Art. 4.
(Rapporti economico-patrimoniali).

      1. Le persone componenti l'unione di fatto sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti, anche disgiuntamente, per soddisfare le esigenze che si manifestano nell'ambito della vita comune.
      2. Il regime patrimoniale legale tra le persone componenti l'unione di fatto è la separazione dei beni, secondo la disciplina del libro I, titolo VI, capo VI, sezione V, del codice civile.
      3. Gli atti di disposizione patrimoniale effettuati tra le persone componenti l'unione di fatto in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità lavorative costituiscono adempimento di obbligazione naturale, secondo la disciplina di cui all'articolo 2034 del codice civile.
      4. Salvo prova contraria, si presume che gli atti di disposizione patrimoniale eccedenti la misura individuata dal comma 3 costituiscono donazioni, per la cui validità sono richiesti i requisiti di cui al titolo V del libro II del codice civile.